Art. 22.
(Udienza di discussione).

      1. In materia di udienza di discussione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'udienza si svolga con discussione orale delle questioni trattate, ovvero indicate dal giudice, il quale, ove nel decreto abbia disposto in ordine all'ammissibilità delle prove, conferma o revoca, in tutto o in parte, il proprio provvedimento e procede all'assunzione delle prove stesse, salvo che le parti concordemente non chiedano di assumerle in sede extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi, dando le opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e di documentazione e fissando l'udienza di discussione con termine, anteriore all'udienza, per il deposito di memorie conclusionali;

          b) prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione salvo che, per la particolare complessità della causa,

 

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si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta giorni successivi;

          c) prevedere che, anche nel caso di istanza di trattazione volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna, ovvero cautelari, il giudice possa, previa provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la decisione di merito dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione.